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Domande e risposte frequenti sulle esenzioni per età e reddito
- Differenze tra esenzione valida in regione ed esenzione valida su tutto il territorio nazionale
- Quali sono i requisiti per avere l'esenzione dal pagamento del ticket?
- E' sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all'esenzione?
- Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione dal ticket in base al reddito?
- Che cosa vuol dire pensione al minimo?
- Cosa si intende per "carico fiscale"?
- Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?
- Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?
- Se mi accorgo di aver superato il reddito e di non avere più diritto all'esenzione, come mi devo comportare?
- Quanto vale un'esenzione da reddito e da disoccupazione?
- Se l'esenzione del ticket viene rilasciata dal MEF come devo comportarmi?
- Qualora il cittadino non abbia ricevuto in automatico dal MEF l'attestato di esenzione del ticket in base al reddito cosa deve fare?
- Per la richiesta di autocertificazione di esenzione ci si deve rivolgere solo presso l'ASST di residenza?
- L'autocertificazione può essere presentata solo dall'interessato?
- Esenzioni per invalidità ed esenzioni per reddito possono coesistere?
- Che cosa si deve fare se nel corso dell'anno non si hanno più i requisiti per l'esenzione?
- Cosa si intende per disoccupato?
- A chi si può estendere l'esenzione per disoccupazione?
Differenze tra esenzione valida in regione ed esenzione valida su tutto il territorio nazionale
La gran parte di esenzioni correlate al reddito ha uguale applicazione a livello nazionale, ma è demandata ad ogni regione la possibilità di normare in modo autonomo alcune forme. La Regione Lombardia ha ampliato il diritto alle esenzioni per alcune categorie di persone:
-
per i cittadini di età superiore a sessantacinque anni la Regione Lombardia ha introdotto una ulteriore fascia di reddito, rispetto a quella prevista a livello nazionale che prevede il tetto di 36.151,98) per la quale l'assistito fruisce della esenzione per la specialistica ambulatoriale: cittadini ultra 65enni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con il reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro;
-
disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, sono esenti in Regione Lombardia anche per la spesa farmaceutica, oltreché per la specialistica ambulatoriale;
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro e inferiore o pari a 27.000,00 euro (e non solo per reddito inferiore a 8.263,31), esenti in regione Lombardia sia per la specialistica che farmaceutica;
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i lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria e in deroga e in contratto di solidarietà difensivo (e loro familiari a carico) sono esenti in regione Lombardia senza limiti di reddito;
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i soggetti minori di anni 14 sono esenti sia per la specialistica ambulatoriale che per la farmaceutica, indipendentemente dal reddito (la normativa nazionale prevede l'esenzione fino ai 6 anni e con tetto di reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 solo per la specialistica);
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i Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni con reddito familiare fiscale inferiore a 8.263,31 euro e i Titolari di pensione sociale – e loro familiari a carico – sono esenti in Lombardia oltre che per la specialistica ambulatoriale, anche per la farmaceutica.
Quali sono i requisiti per avere l'esenzione dal pagamento del ticket?
I requisiti necessari per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono riassunti nella tabella seguente che riporta, per ciascuna categoria di esenzione correlata al reddito e all'età, le nuove codifiche e, per ciascuna condizione, la possibilità di applicazione (utilizzo) in ambito regionale e/o nazionale.
NUOVA CODIFICA REGIONALE
Codice esenzione e provenienza |
Descrizione Codice Esenzione
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Validità del Codice in ambito specialistica |
Validità del Codice in ambito farmaceutica
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E01
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Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro |
SI |
NO |
E05
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Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro |
SI |
NO |
E02
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Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico |
SI |
SI |
E12
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Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico e inferiore o pari a euro 27.000 |
SI |
SI |
E13
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Lavoratore/trice in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 19 del 30/01/2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) |
SI |
SI |
Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 19 del 30/01/2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) |
SI |
SI |
|
Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 19 del 30/01/2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013)
Lavoratore/trice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 19 del 30/01/2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 313/2013) |
SI
SI Validità regionale |
SI
SI Validità regionale |
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E14
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Cittadini di età uguale o superiori a 66anni ed appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 euro |
NO
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SI
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E11 |
Soggetti minori di anni 14 indipendentemente dal reddito |
SI |
SI |
E04
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Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari fiscalmente a carico – con reddito familiare fiscale inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico |
SI |
SI |
E03
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Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico |
SI
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SI* |
*a partire dal 1 gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari fiscalmente a carico, l'esenzione per la farmaceutica a livello regionale.
E' sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all'esenzione?
No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un "nucleo familiare fiscale" con reddito complessivo lordo pari o inferiore a € 38.500,00 (tale soglia vale solo in Lombardia perché Regione ha esteso il valore soglia che nel resto d'Italia è più basso, ossia € 36.151,98).
Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione dal ticket in base al reddito?
Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all'esenzione se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti e se supera i 65 anni.
Che cosa vuol dire pensione al minimo?
La pensione al minimo è identificabile sul mod. O Bis M dell'INPS che riporta la dicitura "integrata al trattamento minimo".
Cosa si intende per “carico fiscale”?
Per carico fiscale si intendono i soggetti a carico fiscalmente ossia solo se indicati su dichiarazione dei redditi: 730, CU e UNICO con Codice Fiscale.
Cosa si intende per "nucleo familiare fiscale"?
Ai fini della applicazione delle nuove disposizioni per esenzione per reddito dalla spesa sanitaria, il nucleo familiare da considerare è il nucleo familiare fiscale e non quello anagrafico.
Il nucleo familiare fiscale è costituito da:
- interessato
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato o componente dell'unione civile e figli (a carico anche se non conviventi)
- altri familiari a carico ma conviventi
Per familiare a carico si considerano i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali in quanto il loro reddito è inferiore a € 2.840,51 (cosiddetti "altri familiari a carico"):
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- i genitori adottivi
- generi e le nuore
- il suocero e la suocerai
- fratelli e le sorelle, anche unilaterali
N.B. Tutti i soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri per un importo superiore a € 2.840,51, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi
Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?
Ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, devono essere considerati i redditi complessivi prodotti nell’anno di riferimento dai componenti il “nucleo familiare fiscale”, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione.
Di conseguenza e a titolo di esempio, dovranno essere presi in considerazione: i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall’IRPEF in quanto assoggettati ad IMU), le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, compensi attività sportiva dilettantistica ed ogni altra somma destinata a confluire nel reddito complessivo ivi compresi eventuali redditi assoggettati ad una ritenuta alla fonte.
In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale o sui familiari a carico si consiglia di rivolgersi ad un Patronato, ad un CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.
Come posso sapere con certezza quale sia il reddito dell'anno precedente se non è stata ancora presentata la dichiarazione?
L’assistito pur non avendo la certezza della consistenza del proprio reddito ha, comunque, la possibilità di fare un’autocertificazione sulla base di quello che presume essere il reddito percepito nell’anno precedente.
Se mi accorgo di aver superato il reddito e di non avere più diritto all’esenzione, come mi devo comportare?
La persona dovrà ripresentarsi in tutte quelle strutture dove ha usufruito della prestazione in esenzione e pagare i ticket eventualmente non versati, dovrà immediatamente darne comunicazione presso gli sportelli di scelta e revoca/esenzione ticket della propria ASST di appartenenza, chiedendo la revoca del diritto di esenzione facendosi rilasciare una “ricevuta di revoca”.
Quanto vale un’esenzione da reddito e da disoccupazione?
Ha validità di un anno. Dal 1 aprile dell’anno in corso al 31 marzo dell’anno successivo.
ATTENZIONE
Fare attenzione alle date di validità dell’esenzione in quanto le condizioni reddituali potrebbero variare dal primo gennaio dell’anno successivo al rilascio per superamento della soglia reddituale prevista per beneficiare dell’’esenzione.
Se l’esenzione del ticket da reddito viene attivata dal MEF, come devo comportarmi?
Si ricorda che anche le esenzioni attivate dal MEF vanno comunque VERIFICATE DAL CITTADINO in autonomia o tramite il Patronato, ad un CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.
Qualora il cittadino non abbia ricevuto in automatico dal MEF l'attestato di esenzione del ticket in base al reddito cosa deve fare?
Per ottenere l'attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l'assistito, nel caso sia in possesso dei requisiti, deve effettuare un'autocertificazione presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASST, consapevole che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera.
Per la richiesta di autocertificazione di esenzione ci si deve rivolgere solo presso presso agli sportelli scelta e revoca/esenzione ticket della propria ASST di competenza territoriale?
No, è possibile rilasciare un’autocertificazione relativa alle esenzioni anche online sul fascicolo sanitario elettronico (FSE) e via mail presso agli sportelli scelta e revoca/esenzione ticket della propria ASST allegando la scansione della tessera sanitaria e di un documento di identità per la E01, E03, E04, E05, E14 e per le sole esenzioni E02 E02F, E12, E13, E30, E40 anche in farmacia.
L'autocertificazione può essere presentata solo dall'interessato?
L'autocertificazione compilata unitamente alla carta regionale dei servizi ed alla copia del documento di identità dell'assistito, possono essere presentate allo sportello di scelta e revoca/esenzione ticket anche da un delegato.
Esenzioni per invalidità ed esenzioni per reddito possono coesistere?
Non c'è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistono i requisiti, possono coesistere entrambe le esenzioni.
Se l'esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.
E' utile chiedere anche l'esenzione per le condizioni di reddito, invece, quando l'esenzione per invalidità dà diritto ad esenzione solo per le visite/esami collegati alla specifica invalidità, così come avviene per l'esenzione per patologia.
Che cosa si deve fare se nel corso dell'anno non si hanno più i requisiti per l'esenzione?
Se nel corso dell'anno vengono meno i requisiti che danno diritto all'esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un'occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione alla ASST.
La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell'attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l'autocertificazione per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all'esenzione.
Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dalla ASST, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati e il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.
Cosa si intende per disoccupato?
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, per disoccupato, ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro dipendente, non ne abbia altra in corso e sia iscritto all’Ufficio dell’impiego in cerca di nuova occupazione. Non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un’attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un’attività lavorativa, conservi l’iscrizione al centro per l’impiego per non aver superato nel corso dell’anno un determinato limite di reddito.
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l’attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di di-soccupato. La domanda di NASpI o di DIS-COLL equivale alla DID
A chi si può estendere l’esenzione per disoccupazione?
Si può estendere solo ai soggetti a carico fiscalmente ossia solo se indicati su dichiarazione dei redditi: 730, CU e UNICO con Codice Fiscale. Chi usufruisce della NASPI deve fare dichiarazione reddituale se vuole mettersi a carico fiscale i propri conviventi e famigliari.
Dove posso reperire tutte le informazioni in merito alle esenzioni per reddito e relativi moduli di richiesta da compilare?
Le informazioni sono reperibili sul sito di Regione Lombardia:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/ nella sezione “Ticket ed Esenzioni”