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Sanzioni per obbligo vaccinale

notizia pubblicata in data : giovedì 07 aprile 2022

 

Ai sensi dell’art.4-sexies, comma 1, del decreto legge 01 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, fino al 15 giugno 2022, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, previsto, tra gli altri, anche per i cittadini over 50, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 nei seguenti casi:

 

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

 

 

Quale Certificato devo presentare?

  1. Certificazione di vaccinazione completa delle dosi effettuate oppure certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale rilasciato da un Medico Vaccinatore di un Centro vaccinale o Medico di Medicina Generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia;
  2. Copia della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dell'Agenzia delle Entrate;
  3. Copia documento identità in corso di validità;
  4. Copia Tessera Sanitaria.

 

 

Come posso presentare la certificazione?

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it
• tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo obbligovaccinale.sanzioni@asst-spedalicivili.it

 

Per tutte le comunicazioni relative a reclami o istanze inerenti eventuali errori di tipo amministrativo (es. codice fiscale errato, cambio di codice fiscale, etc..) devono essere inviate a obbligovaccinale@sanita.it.

 

 

Cosa mi verrà comunicato?

 

Non è dovuta alcuna risposta da parte dell’Azienda Sanitaria.

Infatti, nel caso in cui quest’ultima non trasmetta all’Agenzia delle entrate-Riscossione apposita attestazione di conferma di insussistenza dell’obbligo vaccinale ovvero l’impossibilità di adempiervi, il Ministero della Salute, per il tramite della suddetta Agenzia, notificherà avviso di addebito della sanzione con valore di titolo esecutivo.

Si consiglia di conservare tutta la documentazione presentata a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

ultima modifica:  09/08/2022
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